guida per le contravvenzioni
Il presente lavoro, è stato realizzato per illustrare al cittadino il funzionamento dell'ufficio sanzioni, per quanto concerne la gestione del procedimento sanzionatorio, per le violazioni al codice della strada.
La stesura, molto semplice è accessibile ad ogni fascia di utenza in quanto di facile lettura e comprensione, illustra cosa succede dal momento in cui viene elevata la sanzione fino alla conclusione del procedimento che ne scaturisce.
- Come si paga una contravvenzione
- Il verbale
- Avviso di accertamento
- Ricorso contro sanzioni pecuniarie relative al codice della strada
- Cosa accade dopo la presentazione del ricorso
- Ordinanza prefettizia
- La rateizzazione del pagamento
- Il provvedimento di confisca
- Cosa fare se arriva una cartella esattoriale per le contravvenzioni
- Se la cartella si riferisce ad una contravvenzione già pagata o se vi è stata inviata per errore
- Modulistica
Come si paga una contravvenzione
Una contravvenzione si può pagare nei seguenti modi:- presso il comando Polizia Municipale di Montemurlo - via Montalese, 433 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni feriali (fino al 20 dicembre 2008);
- presso lo Sportello al Cittadino - via A. Toscanini, 1 - mediante bancomat o carte di credito, dal lunedì al giovedì 8.30 - 17.00, venerdì 8.30 - 13.00 e sabato 8.30 - 12.30;
- presso l'Ufficio Mobile mediante bancomat o carte di credito: martedì 9.00 - 12.00 Piazza Don Milani - venerdì 9.00 - 12.00 Piazza Amendola (in occasione dei mercati rionali)
- presso l'Ufficio Postale mediante bollettino di conto corrente postale intestato al Comando Polizia Municipale di Montemurlo ccp 10760502 (escluso avvisi);
- presso la banca Cariprato in via R. Scarpettini, 17, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 16.00;
N.B: Chi effettua il pagamento presso l'ufficio postale, deve indicare nella causale, la data dell'infrazione ed il numero del verbale.
Le ricevute dell'avvenuto pagamento devono essere conservate per cinque anni dalla notifica, in quanto il diritto di riscossione si prescrive in tale termine.
Possono intervenire vari motivi che interrompono il termine togliendo valore al periodo di prescrizione eventualmente già trascorso.
- la notifica del verbale;
- la notifica della cartella esattoriale;
- il ricorso amministrativo contro il verbale di contravvenzione.
La prescrizione non scatta automaticamente, ma è cura dell'interessato, farla rilevare segnalandola all'amministrazione precedente.
Il verbale
Il verbale di contestazione è quell'atto con il quale si procede all'imputazione dell'infrazione accertata, comunicando all'intestatario l'inizio del procedimento che lo riguarda.
In materia di illeciti amministrativi, vi sono soggetti che, pur non avendo partecipato alla commissione del fatto, sono ugualmente tenuti al pagamento della sanzione qualora l'autore materiale dell'infrazione non vi provveda.
Tali soggetti elencati dall'art. 6 della legge 689/81 e dall'art. 196 del codice della strada, sono chiamati obbligati in solido.
Dalla data di contestazione o notifica del verbale, vi sono 60 giorni di tempo per effettuare il pagamento.
La notifica del verbale deve avvenire entro 150 giorni dalla data della violazione, da calcolarsi dal giorno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.
Qualora il 150° giorno sia festivo, il termine scade il primo giorno feriale successivo. Trascorsi 150 giorni dalla violazione, la notifica è inefficace.
- dagli agenti di polizia municipale,
- dai messi comunali,
- per posta raccomandata.
Se il verbale è a carico di un minore, la notifica deve essere effettuata agli esercenti la potestà genitoriale.
Qualora il proprietario del veicolo e l'autore della violazione siano persone diverse, occorrono due notifiche, anche se il pagamento da effettuare sarà uno solo.
Nel caso di doppio pagamento potrà essere inoltrata all'ufficio richiesta di rimborso.
Avviso di accertamento
L'avviso di accertamento di una violazione, viene lasciato sul veicolo, quando manca il conducente del mezzo, al fine di facilitare il pagamento immediato o entro pochi giorni, della violazione, evitando l'attesa del verbale e quindi ulteriori spese (si tratta di un mero atto di cortesia per semplificare la chiusura del procedimento).
Ricorso contro sanzioni pecuniarie relative al codice della strada
E' l'atto con il quale il cittadino può esercitare il proprio diritto di difesa per la violazione addebitatagli.Può essere presentato:
- al Sig. Prefetto di Prato (in carta semplice ed entro 60 giorni dalla contestazione o notifica del verbale), indirizzandolo all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, che ne curerà l'inoltro alla Prefettura, o direttamente alla Prefettura tramite raccomandata A/R,
- in alternativa, nello stesso termine di 60 giorni, al Giudice di Pace di Prato.
Il pagamento della sanzione, esclude la possibilità di esame del ricorso interrompendo il procedimento sanzionatorio.
Non è ammesso presentare ricorso sulla base dell'avviso di accertamento, ma solo dopo la notifica della contravvenzione.
La presentazione del ricorso al Prefetto non sospende l'esecutività del verbale (ad es. le eventuali sanzioni accessorie quali sequestro o fermo del veicolo, non sono sospese).
I motivi più frequenti per i quali si ricorre sono:
- il verbale è stato notificato oltre i 150 giorni dalla data di accertamento dell'infrazione;
- il tipo di veicolo indicato è errato;
- la targa del veicolo è errata,
- le generalità del trasgressore o del proprietario del veicolo non sono esatte;
- si riferisce ad un veicolo venduto prima della data dell'infrazione.
- Quando il fatto addebitato secondo il trasgressore non costituisce illecito amministrativo.
- l'auto è stata rubata prima della violazione.
- Ricezione di due contravvenzioni per sosta vietata nello stesso giorno e nello stesso luogo.
Si rammenta che al ricorso va acclusa copia del verbale e della documentazione che conforti le dichiarazioni (es libretto veicolo proprio se quello specificato è diverso ecc..).
Cosa accade dopo la presentazione del ricorso
Il Prefetto se lo accoglie emette un'ordinanza di archiviazione, che provvederà a trasmettere all'ufficio contravvenzioni.
Se invece lo respinge, emette un'ordinanza ingiunzione di pagamento per una somma pari al doppio della sanzione originaria più le spese di procedimento.
Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni.
Il Prefetto deve formulare la propria decisione entro 120 gg. Dalla data di presentazione dell'atto o dalla data di spedizione della raccomandata.
Se il ricorso è presentato o inviato direttamente all'ufficio territoriale del Governo, il Prefetto ha trenta giorni di tempo per trasmettere al comando da cui dipende l'agente accertatore ed il termine di 120 giorni per la decisione decorre dalla data in cui il ricorso perviene al suddetto comando.
Qualora il ricorrente chieda l'audizione, il termine per la decisone del ricorso, si interrompe con la notifica dell'invito per la presentazione all'audizione.
Avverso la decisione del Prefetto, l'interessato può proporre ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni (60 se risiede all'estero).
L'ordinanza ingiunzione prefettizia può essere notificata entro 5 anni dalla notifica del verbale.
Ordinanza prefettizia
Il Prefetto può, a seguito di esame del ricorso emettere:- ordinanza di archiviazione, se il ricorso è accolto,
- ordinanza di ingiunzione di pagamento se lo stesso è rigettato.
Il procedimento sanzionatorio si prescrive nel termine di 5 anni, pertanto in tale tempo il Prefetto dovrà emettere ordinanza.
Mentre l'ordinanza ingiunzione deve essere notificata all'autore della violazione e alle persone obbligate in solido, l'ordinanza di archiviazione va inoltrata soltanto all'organo che ha redatto il verbale, che, provvederà a notiziare il cittadino interessato.
La rateizzazione del pagamento
Su richiesta motivata dell'interessato, è possibile disporre un pagamento rateale mensile, anche se in ogni momento, il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.
La rateizzazione è comunque concessa sul doppio del minimo della sanzione da pagare.
In caso di mancato versamento anche di una sola rata l'ammontare dovrà essere versato interamente in un'unica soluzione.
Il provvedimento di confisca
Per alcune violazioni è prevista la sanzione della confisca delle cose utilizzate per commettere l'infrazione.
All'atto dell'accertamento l'agente provvede al sequestro amministrativo cautelare e l'autorità successivamente emette il provvedimento di confisca che di solito, è congiunto all'ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione.
Contro l'ordinanza ingiunzione può essere presentato ricorso al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione.
L'interessato ha facoltà di stare in giudizio personalmente senza l'obbligo di assistenza di un legale.
Cosa fare se arriva una cartella esattoriale per le contravvenzioni
Sulla cartella troverete scritto quanto dovete pagare e per quale motivo.
Dal momento in cui avviene la notifica, ci sono 60 giorni di tempo per effettuare il pagamento.
Oltre la scadenza la spesa sarà maggiore per gli interessi di mora.
Se la cartella si riferisce ad una contravvenzione già pagata o se vi è stata inviata per errore
Si ammette di procedere a cancellazione dal ruolo (che si effetua con comunicazione concessionario per la riscossione) in questi tassativi casi:
- pagamento effettuato nei termini e non registrato per errore dall'ufficio;
- ricorso od opposizione presentati nei termini e non registrati dall'ufficio;
- presentazione di atto cronologico del PRA da cui risulti che il veicolo non era più di proprietà del trasgressore all'atto dell'accertamento della violazione. In tali casi, oltre la cancellazione del ruolo se si accetta che la richiesta di annotazione della variazione di proprietà è stata effettuata in data successiva a quello della nostra ricerca nei pubblici registri, procedere a nuova notifica all'effettivo trasgressore se si è ancora nei termini di prescrizione. In caso contrario - cioè richiesta di annotazione della variazione di proprietà antecedente alla nostra ricerca al PRA - la sentenza della Corte Costituzionale 198/96 sulla identificabilità esclude la possibilità di rinotificare.
- presentazione di atto di vendita con firme autenticate da un Notaio o dall'agenzia dal quale si accerti che il veicolo non era più nella disponibilità del trasgressore all'atto dell'accertamento della violazione. I comportamenti operativi sono identici a quelli del caso precedente. A giustificazione si precisa che le risultanze degli archivi dei pubblici registri hanno valore meramente dichiarativo e non costitutivo della proprietà che si trasferisce invece con la formazione del consenso; pertanto è opinione prevalente, confermata da alcune decisioni della Corte di Cassazione, che l'atto di vendita sia idoneo a giustificare l'avvenuto passaggio di proprietà e ad escludere il cedente da qualsiasi responsabilità in ordine a violazioni accertate a carico del veicolo oggetto della vendita in data successiva. Del resto l'art. 386, comma 5°, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della di strada consente di accertarsi di tale circostanza - sostanzialmente riconducibile ad una notificazione a soggetto estraneo - fino alla formazione del ruolo e l'art. 390 consente all' autorità che ha effettuato una erronea iscrizione a ruolo di chiederne la cancellazione.
- Decessi. Disporre la cancellazione dal ruolo se la morte è avvenuta dopo l'accertamento dell' infrazione. In caso di decesso avvenuto prima dell'accertamento, seguire le linee operative dei due casi precedenti per una eventuale rinotifica.
Può essere chiesta la cancellazione dal ruolo al comune, il quale avrà cura di informare l'esattoria.
A ciò si può procedere anche via fax, inviando acclusi alla richiesta, la cartella e le ricevute di pagamento. L'ufficio contravvenzioni in seguito all'istruttoria ed alla determinazione del responsabile del servizio vi consegnerà o invierà via fax il discarico di servizio, che dovrete conservare per cinque anni, a partire dalla data di notifica della cartella.
Nel caso si renda necessario inviare tramite fax note, istanze e richieste di annullamento, deve esservi allegata la fotocopia di un documento di identità e segnalato l'indirizzo ed il proprio recapito telefonico.
Occorre inoltre verificare sempre, anche qualora la sanzione risulti pagata, se il pagamento è avvenuto nel termine di 60 giorni dalla data di notifica del verbale o se si sia pagata una cifra inferiore.
In questi casi la cartella va pagata poiché è previsto per legge un raddoppio della sanzione.
Qualora riteniate di non essere tenuti al pagamento della sanzione in quanto relativa ad un veicolo non di vostra proprietà o che vi sia stato rubato, o, perché non avete ricevuto la notifica della contravvenzione, potete presentare o inviare anche via fax all'ufficio contravvenzioni un'istanza, dichiarando i motivi per i quali richiedete l'annullamento, oppure potete presentare entro 30 giorni ricorso al giudice di pace per importi inferiori a 15493.71 euro, e al Tribunale di Prato per importi superiori a tale cifra..
Per non effettuare il pagamento mentre il ricorso è in esame è necessario richiedere esplicitamente la sospensione del pagamento.
Se sono trascorsi 5 anni dalla data della notifica del verbale o della contestazione immediata la contravvenzione si prescrive, quindi non occorre effettuare il pagamento ma chiedere la chiusura del procedimento all'ufficio contravvenzioni, che provvederà ad informare l'esattoria.
La prescrizione non scatta automaticamente in quanto non è rilevabile d'ufficio.
Sarà quindi cura dell'interessato, farla valere, segnalando all'amministrazione la data della notifica della cartella esattoriale.
