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Nuove disposizioni in materia di codice della strada

Il Governo ha emanato un nuovo decreto legge, giustificato dalla improcrastinabile necessità di contenere il crescente tasso di incidentalità sulle strade, sia individuando linee di intervento preventivo, sia inasprendo il regime sanzionatorio connesso alle violazioni che comportano maggior incidenza di rischio per la sicurezza stradale, nonché adottando ulteriori norme preordinate alla stessa finalità. Con questa premessa è stato così pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 180 del 4 agosto 2007, il decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, che, ai sensi dell’articolo 8, è entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione. È quindi necessario fornire una adeguata, seppure sintetica, informazione sulle novità che riguardano i conducenti dei veicoli in circolazione.



Guida senza patente

Guidare senza patente un autoveicolo o un motoveicolo costituisce nuovamente reato dal 4 agosto 2007 ed è un comportamento punito con la sola ammenda da 2257,00 a 9032,00 euro nella misura determinata dal giudice penale. Se nei due anni successivi alla data di accertamento della violazione il conducente sanzionato verrà di nuovo sorpreso alla guida di un autoveicolo o di un motoveicolo senza aver ottenuto la patente, sarà applicata anche la pena dell’arresto fino ad un anno. In ogni caso verrà disposto il sequestro penale del veicolo, secondo le disposizioni del Ministero dell’interno.

Limitazioni alla guida

Patente A - Secondo la normativa europea a cui il codice della strada fa riferimento, per i primi due anni dal rilascio della patente di categoria A2 non è ammessa la guida dei motocicli di potenza superiore a 25 kW e/o di rapporto potenza/tara superiore a 0,16 kW/kg. Trascorsi due anni dal rilascio della patente A2 decadono le suddette limitazioni, senza necessità di aggiornare la patente. Tuttavia, se si sono compiuti 21 anni è possibile conseguire la patente A senza limitazioni (A3) se si effettua la prova di esame pratico direttamente su un motociclo di almeno 35 kW.
Chi guida un motociclo non rispettando le limitazioni imposte è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da 148,00 euro a 594,00 euro, per la quale è ammesso il pagamento entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale di una somma pari a 148,00 euro, oltre alla sospensione della patente da 2 a 8 mesi.

Patente B - Ai titolari di patente di categoria B rilasciate dal 31 gennaio 2008 non sarà consentita, per i primi tre anni dal rilascio, la guida di autoveicoli aventi un rapporto tra la potenza e la tara superiore a 50 kW/t. Tale limitazione non si applicherà ai veicoli adibiti al servizio di persone detentrici del contrassegno rilasciato alle persone invalide, purché siano presenti sul veicolo.
Inoltre, continuano ad essere in vigore le limitazioni di velocità per i primi tre anni dal rilascio della patente di categoria B, ma mentre rimane il divieto di superare 100 km/h sulle autostrade, il limite viene abbassato a 80 km/h sulle strade extraurbane principali. Anche in questo caso è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da 148,00 euro a 594,00 euro, per la quale è ammesso il pagamento entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale di una somma pari a 148,00 euro, oltre alla sospensione della patente da 2 a 8 mesi.

Velocità - Chi supera i limiti imposti di oltre 10 km/h, ma di non oltre 40 km/h, ferma restando la sanzione amministrativa pecuniaria già fissata in precedenza (148,00 euro), subirà una decurtazione non più di 2, ma di 5 punti che diventano quindi 10 per chi ha conseguito la patente da meno di tre anni.
Rimane invariata la sanzione amministrativa pecuniaria (370,00 euro), mentre aumenta la sospensione della patente (disposta ora nella misura da 3 a 6 mesi – in caso di nuova violazione nel biennio, da 8 a 18 mesi) per chi supera i limiti di oltre 40 km/h, ma le sanzioni sono aumentate se il superamento dei limiti va oltre 60 km/h, nel qual caso la sanzione pecuniaria è di 500,00 euro e si applica la sospensione della patente da 6 a 12 mesi (in caso di nuova violazione nel biennio è prevista la revoca della patente); in entrambi i casi si applica la decurtazione di 10 punti che diventano 20 per i neopatentati.

Trasporto di bambini - Sui ciclomotori e sui motocicli, anche se idonei al trasporto dei passeggeri, è comunque vietato trasportare bambini di età inferiore a 4 anni. La sanzione per l’inosservanza di tale norma è di 148,00 euro. Si ricorda che in ogni caso, i passeggeri di qualsiasi età devono prendere posto in maniera sicura e stabile, facendo uso delle apposite attrezzature del veicolo.

Cellulari - Aumenta la sanzione amministrativa pecuniaria per il conducente che usa il cellulare durante la marcia (euro 148) e viene aggiunta la sanzione accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi alla seconda violazione nel corso del biennio. Continua ad essere applicata la decurtazione di 5 punti, che diventano 10 per i neopatentati.

Ebbrezza - Chi verrà sorpreso a guidare in stato di ebbrezza sarà soggetto a pene e sanzioni accessorie più pesanti rispetto al passato. Sono previste tre fasce sanzionatorie in base alla gravità dello stato di ebbrezza, secondo lo schema che segue.

Sanzioni e tassi alcolemici
Alcolemia Sanzioni penali Sanzioni accessorie
Superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l) Ammenda da euro 500 a euro 2.000 e l'arresto fino a un mese Sospensione della patente di guida da tre a sei mesi
Superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) Ammenda da euro 800 a euro 3.200, l'arresto fino a tre mesi. Sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
La pena può esser sostituita, a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di svolgere un'attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da due a sei mesi
Superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) Ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto fino a sei mesi. Sospensione della patente di guida da uno a due anni.
La pena può esser sostituita, a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di svolgere un'attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da sei mesi ad un anno.

Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni penali sono raddoppiate ed è anche disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni.
Rimane la revoca se l’ebbrezza, di qualsiasi livello alcolemico, è accertata alla guida di autobus, veicoli di mcpc superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli ovvero anche alla seconda violazione nel biennio.
Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento disposto dagli organi di polizia stradale con gli strumenti previsti dalla legge (in particolare l’etilometro) il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000.
Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 ad euro 12.000. Dalla violazione conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni. È poi previsto che, anche in caso di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica.

Misure di prevenzione - Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all’attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, dovranno esporre all’entrata, all’interno e all’uscita dei locali apposite tabelle contenenti la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcoolemica nell’aria alveolare espirata, nonchéle quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcoolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo, secondo quanto stabilito con decreto del Ministro della salute da emanarsi entro il 4 di novembre 2007. La violazione del precetto comporterà la chiusura del locale da 7 fino a 30 giorni secondo valutazione dell'autorità competente.

Stupefacenti - Anche per la guida in stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope resta ferma la revoca della patente se l’alterazione è accertata alla guida di autobus, veicoli di mcpc superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli e viene introdotta la revoca in caso di seconda violazione nel biennio. Non potendosi applicare sanzioni proporzionali in base alla gravità dello stato di alterazione, è prevista l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000, e l'arresto fino a tre mesi con la possibilità per l’imputato di chiedere la sostituzione della pena con lo svolgimento di un'attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da tre a sei mesi.
Se il conducente alterato provoca un sinistro, le pene sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni.
Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per la verifica dello stato di alterazione comporta invece l’applicazione delle stesse sanzioni amministrative previste per l’analoga violazione relativa agli accertamenti necessari per stabilire l’alcolemia.

Per eventuali chiarimenti o approfondimenti, rivolgersi al Comando Polizia Municipale del Comune di Montemurlo.