Attestazione Regolarita' Soggiorno dei cittadini Comunitari
Introduzione
Il Decreto Legislativo del 6 febbraio 2007, n. 30, ha abrogato la carta di soggiorno per i cittadini comunitari o equiparati.
Dalla data dell'11 aprile 2007 è di competenza del Comune di residenza, provvedere al rilascio dell'attestazione relativa alla regolarità di soggiorno dei cittadini comunitari.
Cosa occorre
- Essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge
- Essere residente nel Comune di Montemurlo
- Documento di riconoscimento valido
- Per i possessori, carta di soggiorno scaduta
- Richiesta su modulo prestampato disponibile presso lo Sportello al Cittadino
- 2 marche da bollo da € 14,62
Requisiti per il soggiorno
- Soggiorno per motivi di lavoro: deve essere prodotta la documentazione attestante l’attività lavorativa esercitata:
lavoratore autonomo (iscrizione alla Camera di Commercio etc..)
lavoratore subordinato (modello C/ASS o scheda anagrafica professionale rilasciata dal centro per l'impiego).
Per i cittadini Rumeni e Bulgari è stabilito un regime transitorio fino al 1° gennaio 2008, in base al quale, per lo svolgimento delle attività diverse da quelle previste (stagionale - agricolo - turistico-alberghiero - domestico - assistenza alla persona - edilizio - metalmeccanico - dello spettacolo - dirigenziale - altamente qualificato), oltre ai documenti di cui sopra, dovranno presentare anche il nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione. - Soggiorno in Italia, senza svolgere un’attività lavorativa: deve essere dimostrata la disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno, per sé e per eventuali familiari. Tale disponibilità è autodichiarata dall’interessato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (soggette a controllo in base all'art. 43 del DPR445/2000).
In aggiunta al requisito reddituale deve essere prodotta la documentazione attestante la titolarità di una polizza di assicurazione che copra le spese sanitarie. - Soggiorno per motivi di istruzione o di formazione professionale: occorre oltre alle risorse economiche e alla polizza assicurativa (valida almeno 12 mesi o pari alla durata del corso) anche la documentazione attestante l’iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto valida almeno un anno o pari alla durata del corso.
- I familiari del cittadino dell’Unione aventi diritto di soggiorno: ai sensi dell’art. 2, punto 2, del decreto legislativo in commento sono : il coniuge, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge, devono presentare per l’iscrizione anagrafica, un documento d’identità ed un documento che attesti la qualità di familiare nei sensi soprarichiamati, o di familiare a carico.
La qualità di vivenza a carico può essere attestata dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 46 del D.P.R. 445/2000.
L’esibizione dell’attestato della richiesta d’iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell’Unione avente un autonomo diritto di soggiorno, prevista dal decreto legislativo, si ritiene che possa essere omessa, in quanto presente già agli atti del Comune stesso. - Il titolo di soggiorno del familiare del cittadino dell’Unione, non avente la cittadinanza di uno Stato membro è la “Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione”.
Essendo l’iscrizione anagrafica dello straniero – nel quadro normativo attuale - subordinata alla regolarità del soggiorno (art. 6, c. 7, d. leg.vo n. 286/1998), deve ritenersi che per questa categoria di soggetti l’iscrizione anagrafica resti subordinata al rilascio da parte della Questura del richiamato titolo.
Per questo motivo si ritiene opportuno che l’adempimento relativo alla richiesta d’iscrizione anagrafica sia successivo all’acquisizione della Carta di soggiorno, sebbene non debba negarsi all’interessato la possibilità di richiedere l’iscrizione in un momento antecedente all’ottenimento della Carta.
Modulistica
Tempi
Rilascio immediato se sussistono i requisiti
Note
I cittadini comunitari residenti e con carta di soggiorno prossima alla scadenza, per ottenere l'attestazione rilasciata dal Comune, dovranno dimostrare al momento della richiesta di essere in possesso dei requisiti specifici previsti dal Decreto Legislativo del 6/02/2007.
Ai cittadini comunitari regolarmente iscritti da almeno 5 anni viene rilasciata l'Attestazione di soggiorno permanente.
Normativa
- Legge 24 dicembre 1954 n. 1228
- D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223
- D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 - testo unico sulla documentazione amministrativa
- Decreto legislativo n. 30 del 6.02.2007 .pdf 79 kb
- Circolare del Ministero dell'Interno n.19 del 06/04/2007 .pdf 60 kb
- Circolare del Ministero dell'Interno n. 39 del 18/07/2007 .pdf 29 kb
- Circolare del Ministero dell'Interno n. 54 del 8/10/2007 .pdf 26 kb
